Art. 9.
(Modifica al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102).

      1. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è sostituito dal seguente: «Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive i consorzi di difesa di cui al capo III, i centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio

 

Pag. 13

1999, n. 165, e successive modificazioni, ed eventuali altri soggetti che abbiano i requisiti richiesti, nonché le cooperative agricole e loro consorzi».